La strana alleanza fra i vescovi italiani e il mondo femminista: “Il sesso non si cancella”
A proposito del Ddl Zan e dell’omotransfobia
La così
detta legge sulla omofobia (Decreto Zan – Scalfarotto – Boldrini, ecc. ) punta a modificare gli articoli 604-bis e
604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi
di orientamento sessuale o identità di genere. L’obiettivo dichiarato è,
con la forza del diritto, quello di imporre un modello di
riferimento. I modelli culturali, invece, dovrebbero essere vari e conquistarsi
un proprio spazio in un libero campo di discussione. Il pensiero divergente è infatti
alla base di una società democratica e plurale.
Partiamo da un punto che sgombra il campo dalle
strumentalizzazioni. Come afferma papa Francesco in Amoris laetitia (n.250), “nessuna persona deve essere discriminata
sulla base del proprio orientamento sessuale”. Ma, come spiegano bene i vescovi
della presidenza della Cei, con il decreto
Zan c’è il rischio concreto di una maggiore confusione normativa e si fa strada
la possibilità di nuove discriminazioni verso coloro che non si allineano al
cosiddetto “pensiero unico”. Quindi, con l’obiettivo di porre rimedio a
un’ingiustizia, si rischia di innescarne di nuove, altrettanto gravi e odiose.
Il ddl Zan pone l’accento su un presunto vuoto
normativo. Indispensabile, si dice, varare una nuova normativa che, come ci spiega
il quotidiano ‘Avvenire’, “… Prevede un allargamento della cosiddetta
legge Mancino (n.205 del 1993) con l’obiettivo “di estendere le sanzioni già
individuate per i reati qualificati dalla discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi anche alle fattispecie connesse all’omofobia e alla
trans fobia”. Ma è davvero necessario? Il nostro codice già prevede sanzioni
proporzionate alla gravità del reato per i delitti contro la vita (art. 575 e
ss. cod. pen.), contro l’incolumità personale (art. 581 ss. cod. pen.), i
delitti contro l’onore, come la diffamazione (art. 595 cod. pen.), i delitti
contro la personalità individuale (art. 600 ss. cod. pen.), i delitti contro la
libertà personale, come il sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) o la
violenza sessuale (art. 609 ss. cod. pen.), i delitti contro la libertà morale,
come la violenza privata (art. 610 cod. pen.), la minaccia (art. 612 cod. pen.)
e gli atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.). Fino al 2016 l’ordinamento ha
ritenuto illecita anche la semplice ingiuria (art. 594 cod. pen.).”
Eppure
la nostra Costituzione stabilisce già il divieto di discriminazione fondata su
condizioni personali; e il diritto penale punisce chiunque provochi lesioni
alla dignità e alla libertà dell'essere umano, a prescindere dagli orientamenti
culturali. L'omotransfobia ci pone davanti ad una discriminazione al contrario:
non può manifestare il suo pensiero chi considera un valore la eterosessualità
affettiva. Per chi si riconosce nel diritto naturale, prima ancora che nella
dottrina sociale della chiesa, si tratta di dover rinunciare ad una scelta
valoriale.
Altrettanto complesso appare districare la questione
legata ai contenuti di espressioni come “identità di genere” e “orientamento
sessuale”. Quando si parla di discriminazioni per motivi di razza, provenienza
geografica, etnia, religione siamo di fronte a concetti largamente condivisi,
che non offrono la possibilità di equivocare. Sull’orientamento sessuale e,
soprattutto sull’identità di genere ci troviamo a confrontarci con concetti
tutt’altro che definiti in modo stabile e univoco. Quanto è opportuno allora
inserire in una legge penale – che per sua natura ha necessità di riferimenti
certi – concetti di cui psicologia e antropologia dibattono da decenni senza
arrivare a un piattaforma concettuale definita? Il rischio è effettivamente elevato.
Ci sono anche studiosi della stessa area lgbt
secondo cui il triplice riferimento all’orientamento, all’identità e al ruolo
non possono esaurire la complessità della sfera sessuale e, soprattutto, il suo
rapporto con la realtà sociale e culturale. Possibile allora che l’obiettivo di
sanzionare le discriminazioni basate su concetti variabili come identità di
genere e orientamento sessuale finiscano per punire, oltre che i fatti
concreti, le legittime opinioni di chi non si allinea al cosiddetto “pensiero
unico”? Per essere più chiari: sostenere, per esempio, che le unioni
omosessuali sono scelta ontologicamente e biologicamente diversa rispetto al
matrimonio fondato sul matrimonio tra uomo e donna, potrebbe diventare opinione
sanzionabile? E sottolineare che la tesi della “nessuna differenza” tra gli
esiti psicologici-esistenziali mostrati dai figli che vivono all’interno di
famiglie gay rispetto a quelli che vivono e crescono con i propri genitori
biologici, eterosessuali, potrà diventare atto d’accusa?
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La parola finale dul Ddl Zan toccherà al parlamento |
Posta
la giusta laicità dello Stato possiamo costruire un modello di convivenza dove
ci sia posto per tutte queste posizioni. Perché una legge deve cancellare una
storia, una tradizione, un impianto culturale a favore di un altro? Si può
discutere di tutto questo evitando
l’odio e i pregiudizi? Capisco che la posizione dei vescovi italiani e di una
parte del laicato cattolico è minoritaria nel paese. Ma avrà pure diritto una
minoranza a resistere nelle proprie idee …
I sostenitori del Ddl Zan escludono derive liberticide.
Speriamo che si tratti di convinzioni sincere. Purtroppo nei Paesi dove
legislazioni simili a quelle che si vorrebbero adottare anche in Italia sono
già vigenti, i giudici si sono mossi in modo diverso. In Spagna, il 6 febbraio
2014, il cardinale Fernando Sebastián Aguilar (morto di recente), arcivescovo
emerito di Pamplona, è stato iscritto nel registro degli indagati per
“omofobia” per aver rilasciato un’intervista pubblicata sul quotidiano di
Malaga, “Diario Sur” il precedente 20 gennaio, nel corso della quale, sulla
premessa che la sessualità è orientata alla procreazione, faceva presente che
all’interno di una relazione omosessuale tale finalità era preclusa.
Ecco il testo del comunicato della
presidenza Cei sul tema:
“Nulla si guadagna con la violenza e
tanto si perde”, sottolinea Papa Francesco, mettendo fuorigioco ogni tipo di
razzismo o di esclusione come pure ogni reazione violenta, destinata a
rivelarsi a sua volta autodistruttiva. Le discriminazioni – comprese quelle
basate sull’orientamento sessuale –costituiscono una violazione della dignità
umana, che – in quanto tale – deve essere sempre rispettata nelle parole, nelle
azioni e nelle legislazioni. Trattamenti pregiudizievoli, minacce, aggressioni,
lesioni, atti di bullismo, stalking... sono altrettante forme di attentato alla
sacralità della vita umana e vanno perciò contrastate senza mezzi termini. Al
riguardo, un esame obiettivo delle disposizioni a tutela della persona,
contenute nell’ordinamento giuridico del nostro Paese, fa concludere che
esistono già adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento
violento o persecutorio. Questa consapevolezza ci porta a guardare con
preoccupazione alle proposte di legge attualmente in corso di esame presso la
Commissione Giustizia della Camera dei Deputati contro i reati di
omotransfobia: anche per questi ambiti non solo non si riscontra alcun vuoto
normativo, ma nemmeno lacune che giustifichino l’urgenza di nuove disposizioni.
Anzi, un’eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici rischierebbe
di aprire a derive liberticide, per cui – più che sanzionare la discriminazione
– si finirebbe col colpire l’espressione di una legittima opinione, come
insegna l’esperienza degli ordinamenti di altre Nazioni al cui interno norme
simili sono già state introdotte. Per esempio, sottoporre a procedimento penale
chi ritiene che la famiglia esiga per essere tale un papà e una mamma – e non
la duplicazione della stessa figura - significherebbe introdurre un reato di
opinione. Ciò limita di fatto la libertà personale, le scelte educative, il
modo di pensare e di essere, l’esercizio di critica e di dissenso. Crediamo
fermamente che, oltre ad applicare in maniera oculata le disposizioni già in
vigore, si debba innanzitutto promuovere l’impegno educativo nella direzione di
una seria prevenzione, che contribuisca a scongiurare e contrastare ogni offesa
alla persona. Su questo non servono polemiche o scomuniche reciproche, ma
disponibilità a un confronto autentico e intellettualmente onesto. Nella misura
in cui tale dialogo avviene nella libertà, ne trarranno beneficio tanto il
rispetto della persona quanto la democraticità del Paese.”
Nel frattempo, mentre in queste ore sui social
le idee sembrano poche e confuse, in un’assemblea di Montecitorio estiva e
deserta i proponenti della legge sulla omotransfobia sono apparsi nella loro
vera natura. Come scrive il Forum delle Famiglie “Anche il solitamente moderato Walter Verini, a cui il Partito
democratico ha affidato l’intervento di sostegno alla legge, si è lanciato in
una lunga ramanzina affermando che gli oppositori del Ddl Zan oggi sono gli
epigoni degli oppositori negli Anni Settanta della legge sull’aborto, che
secondo Verini aspiravano ieri e aspirano oggi a riportare l’Italia nel
Medioevo.”
L’intervento dell’esponente del PD, come
molti di quelli che si ascoltano in giro in queste ore, è stato più che arrogante,
al limite dell’offesa nei confronti dei cattolici e ha reso chiaro l’obiettivo
politico di questa operazione: marginalizzare la libertà d’espressione dei
cattolici definiti oscurantisti e medievali.
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Francesca Izzo, fra le fondatrici del movimento femminista "Se non ora quando" |
Per altro il ddl in esame
non piace neppure ad alcuni mondi notoriamente di sinistra come quello
femminista. Francesca Izzo, storica del pensiero progressista, tra le
fondatrici del movimento femminista "Se non ora quando", critica
tenacemente il Ddl Zan contro la omotransfobia. "Abbiamo scritto una lettera ai
firmatari delle varie proposte di legge, ora riunite in un testo unico,
chiedendo loro una riflessione sulla terminologia utilizzata, che suscita
ambiguità".
E alla domanda “Qual è il termine sotto
accusa?”, così risponde:
"È il gender, ovvero
l'espressione 'identità di genere' che è una questione molto controversa. Le
donne in tutto il loro processo di liberazione e di uscita da una condizione di
oppressione sociale hanno messo in discussione il genere che veniva loro
assegnato e che le poneva in condizione di subalternità. Con questa espressione
si sostituisce l'identità basata sul sesso con un'identità basata sul genere
dichiarato. Come scriviamo nella lettera, attraverso 'l'identità di genere' la
realtà dei corpi –nel nostro caso quella dei corpi femminili- viene dissolta.
Il sesso non si cancella".
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