Ne bis in idem: da Cicerone
al diritto contemporaneo, fino al delitto di Garlasco e ai rischi
dell’accanimento mediatico - giudiziario
Alberto Stasi,
condannato per l'omicidio della sua fidanzata, la povera Chiara Poggi
di Gianfranco Blasi
La locuzione latina ne bis in idem (letteralmente: “non due volte per la stessa cosa”) esprime uno dei principi fondamentali del diritto: nessuno può essere sottoposto a un nuovo giudizio o a una nuova sanzione per un fatto per il quale sia già stato definitivamente assolto o condannato. È una garanzia essenziale contro l’arbitrio punitivo dello Stato e contro ogni forma di persecuzione giudiziaria.
Sebbene la formulazione tecnica del principio sia successiva
— spesso ricondotta al Digesto giustinianeo o alla sistematizzazione
medievale del diritto — l’idea è ben più antica. Nel diritto romano essa era
già pienamente operante, e Marco Tullio Cicerone ne offre una delle più chiare
testimonianze sul piano filosofico e giuridico.
Nel libro scritto con Aldo Noviello, Dialoghi con
Cicerone (Il Segno, 2025), abbiamo evidenziato anche alcuni passaggi in cui
Cicerone stigmatizza la pratica — per lui non solo ingiusta, ma soprattutto
sgradevole — di richiamare in giudizio una persona per una causa già definita.
Non si tratta solo dell’inopportunità di “riaprire” una vicenda processuale, ma
dell’impossibilità stessa di riprocessare qualcuno per il medesimo fatto.
In particolare, nel Laelius de amicitia (22,
85), Cicerone fa riferimento a quello che definisce un antico proverbio, una
vera e propria regola aurea della convivenza civile e giuridica:
“hic de eadem causa bis iudicium adipiscier (…) acta
agimus, quod vetamur vetere proverbio”.
Il senso è chiaro: agire due volte sulla stessa cosa (acta
agere) è contrario alla ragione e al diritto. In Cicerone questo principio
è strettamente connesso al divieto del bis de eadem re ne sit actio,
fondamento della certezza del diritto e presidio contro l’accanimento
giudiziario. Alla base vi è l’esigenza di stabilità delle decisioni (res
iudicata): una volta concluso un processo, quella vicenda non può essere
indefinitamente riaperta.
Questo stesso principio è oggi pienamente recepito
nell’ordinamento italiano. L’art. 649 del codice di procedura penale vieta un
secondo giudizio penale per chi sia stato assolto o condannato con sentenza
irrevocabile per il medesimo fatto. Il ne bis in idem tutela così il
cittadino da reiterate vessazioni statali e garantisce la definitività dei
giudicati. Inoltre, anche grazie all’influenza della CEDU, che garantisce a
livello europeo i diritti fondamentali) e alla giurisprudenza della Corte
costituzionale, il principio si estende ai procedimenti amministrativi
sanzionatori e ai complessi casi di “doppio binario” punitivo, nel delicato
intreccio tra diritto nazionale ed europeo e le pronunce della Corte di
giustizia dell’Unione europea.
Alla luce di tutto ciò, appare quanto meno
problematico — se non giuridicamente indebito — il continuo tentativo di
richiamare in causa, il già condannato in via definitiva, Alberto Stasi sulla base di nuove consulenze
di parte, volte a rafforzare ipotesi di movente o a ridefinire ex post i
contorni dell’omicidio di Chiara Poggi nella nota vicenda che va sotto il nome
di “Caso Garlasco”. Un simile atteggiamento risulta moralmente deprecabile e,
per usare le parole di Cicerone, ingratus: sgradevole, perché viola una
regola di civiltà giuridica prima ancora che una norma positiva.
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| I difensori di Alberto Stasi. Il caso Garlasco appassiona gli italiani in un crescendo di clamore mediatico |
Il rischio concreto è quello di alimentare un fumus persecutionis, una forma di pressione impropria che incrina le corrette relazioni tra avvocati e tra difesa e procure. È noto che siano in corso indagini su una possibile altra pista investigativa, che coinvolgerebbe soggetti terzi rispetto al processo già definito. Proprio per questo, però, sarebbe necessario un supplemento di prudenza e responsabilità, evitando consulenze fittizie, suggestioni mediatiche o — peggio — veri e propri depistaggi.
Affinché una consulenza di parte possa essere
legittimamente presentata dagli avvocati della famiglia Poggi, e affinché essa
possa essere eventualmente contrapposta ad altre consulenze e valutata da un
giudice, è indispensabile un contesto giuridico preciso. Quel contesto non può
che essere quello della revisione del processo. Ma la revisione, come noto, può
essere ammessa solo in presenza di elementi oggettivi nuovi, tali da rendere
dubbia o non più sostenibile la sentenza precedente.
Nel caso in cui fosse accertata la responsabilità di
un altro o di altri soggetti, l’ordinamento prevede già gli strumenti
necessari: per la tutela della libertà personale e per l’annullamento della
condanna, si procederebbe anche d’ufficio. Al di fuori di questo perimetro,
ogni tentativo di riaprire surrettiziamente un giudicato definitivo rischia di
violare non solo il ne bis in idem, ma l’idea stessa di giustizia.


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