Separare per garantire:

la lunga strada italiana verso il processo accusatorio




Dal caso Montesi - Piccioni al codice Vassalli, dalla Magna Carta inglese alla riforma Nordio: perché la separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice rappresenta, oggi, il completamento coerente del “giusto processo” previsto dalla Costituzione.

 

di Gianfranco Blasi

Chi conosce la storia politica della Democrazia Cristiana – e in particolare la stagione di Alcide De Gasperi – si è imbattuto prima o poi nella figura del giudice istruttore Raffaele Sepe, divenuto celebre – senza social e con poca televisione – per il caso Montesi.

Assistito da un pubblico ministero, raccolse per mesi, e senza contraddittorio, prove contro Piero Piccioni, figlio dell’allora vicepresidente del Consiglio. Ne nacque un conflitto politico drammatico con la Dc. Alla fine, tutto si risolse in un nulla di fatto e con la liberazione dell’imputato, accusato di omicidio colposo, ma il danno prodotto all’immagine della Dc ne segno il principio del declino.

Quel sistema processuale si chiamava “inquisitorio”.

Non voglio essere impreciso, ma i  recenti studi su Cicerone, propedeutici ad un complesso lavoro editoriale, mi portano a ricordare che nel diritto romano prevaleva invece un modello accusatorio: l’accusato veniva condotto davanti a un giudice da chi formulava l’accusa. L’azione penale nasceva da una parte, non dall’iniziativa solitaria del giudicante.

Non mi soffermo qui sulla stagione dell’Inquisizione e sullo strapotere del giudice nei confronti dell’eretico, costretto a difendersi da solo, gravato da un fumus inquisitorio e privo di reali garanzie.


La Magna Charta inglese datata giugno 1215


Fu l’Inghilterra a segnare una svolta nel 1215 con la Magna Carta. L’articolo 39 stabiliva: “Nessun uomo libero sarà arrestato o imprigionato, o esiliato, o in qualsiasi modo privato dei suoi beni, né noi lo condanneremo o manderemo a condannarlo, se non per legittimo giudizio dei suoi pari o secondo la legge del paese”. Fu  l’embrione del principio del giudice terzo e della legalità del processo.

I Paesi europei sono passati al modello accusatorio poco alla volta, ma in modo inesorabile. L’Italia è arrivata più tardi, soltanto nel 1988, con il cosiddetto “codice Vassalli”, voluto dal ministro della Giustizia Giuliano Vassalli, medaglia d’oro della Resistenza. Socialista riformista, animato da una profonda passione per le istituzioni, Vassalli diede sostanza al processo accusatorio nel nostro ordinamento.


Giuliano Vassalli, Ministro della Giustizia socialista,
autore della storica riforma del 1988


Chi è favorevole – come lo sono io – alla separazione delle carriere ritiene che quella riforma debba essere completata. Il codice del 1988 ha introdotto l’impianto accusatorio, ma esso può dirsi pienamente compiuto solo con una netta distinzione tra la carriera del pubblico ministero e quella del giudice.

Dopo gli anni delle Brigate Rosse e della lotta dello Stato contro la mafia – stagioni che richiesero strumenti straordinari e una vigilanza ferrea – nel 1999 l’articolo 111 della Costituzione fu modificato in modo esemplare, introducendo il principio del “giusto processo”. Protagonisti, nell’ambito della Commissione Bicamerale presieduta da Massimo D'Alema, furono trasversalmente Cesare Salvi e Marcello Pera, oggi entrambi schierati per il Sì.


Marcello Pera e Cesare Salvi,
ispiratori del nuovo art. 111 della Costituzione


Si sancì che il processo dovesse svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità tra accusa e difesa, davanti a un giudice terzo e imparziale. È questo il cuore del modello accusatorio.

Con l’avvento del bipolarismo e del berlusconismo le posizioni si sono irrigidite. La separazione delle carriere è diventata terreno di scontro ideologico. Eppure fu proprio una cultura riformista, anche di sinistra, a gettare le basi del processo accusatorio.

Non mi dilungo nel ricordare che in molti Paesi europei la separazione delle carriere è già realtà.

In Assemblea Costituente, Piero Calamandrei – non esattamente un liberale -propose di collocare i pubblici ministeri sotto la direzione di un Commissario per la Giustizia. Non accadde. Pubblici ministeri e giudici rimasero nello stesso Consiglio superiore della magistratura. Oggi i Pm partecipano alle decisioni su trasferimenti, nomine e carriere dei giudici, e viceversa.


Carlo Nordio, magistrato di lungo corso, ministro della Giustizia,
padre della riforma per cui saremo chiamati a votare il 22 e 23 marzo prossimi


Non è vero che la riforma Nordio mini l’autonomia della magistratura. È vero invece che essa intende rafforzare l’idea di un giudice davvero terzo, rimuovendo quella sovrapposizione di ruoli che può alimentare, anche solo nella percezione, una vena di giudizio anticipato sull’imputato.

Il principio è semplice: io ti accuso, tu ti difendi, e fino a prova contraria sei innocente. Un giudice terzo decide.

Si disse, all’epoca del codice Vassalli, che finalmente si superava l’unità delle carriere voluta dal fascismo. Il ministro della Giustizia di Mussolini, Dino Grandi, sosteneva che chi accusa e chi giudica dovessero essere “espressione di un’anima sola”.

Per questo trovo stupefacente e disinformante l’accusa di fascismo rivolta al ministro Nordio e a chi sostiene una riforma che va esattamente nella direzione opposta: separare quell’“anima sola” e distinguere nettamente le due carriere.

 

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